Statuten / Statuti / Statuts

  1. NAME

Art. 1
Musikvermittlung Schweiz (im Folgenden: MV) ist ein Verein im Sinne der Art. 60 ff. ZGB.
Sitz des Vereins ist in Bern.

2.ZIEL UND ZWECK
Art. 2

Der Verein bemüht sich um die Förderung von
– Künstlerisch transdisziplinären Projekten mit Fokus auf Musik
– Kultureller Teilhabe diverser Gesellschaftsgruppen mit Fokus auf interkulturelle Projekte
– Vermittlung künstlerischer Inhalte an Schulen, Sozialen Institutionen und im öffentlichen Raum
– Produktion und Aufführung künstlerischer Inhalte
– verlegerischer Arbeit in den erwähnten Bereichen

MV kann Projekte lancieren oder fachlich unterstützen
MV kann Mitglied von Organisationen werden, welche im gleichen oder verwandten Tätigkeitsfeld arbeiten
MV kann sich an gesellschaftlichen Diskursen in sozialen und künstlerischen Bereichen beteiligen oder solche anstossen

3. MITGLIEDSCHAFT
Art. 3
Einzelmitglieder können natürliche Personen werden.

Art. 4
Institutionelle Mitglieder können Institutionen werden, welche sich für unsere Anliegen interessieren.

Art. 5
Beitrittsgesuche sind an den Vorstand zu richten. Über die Aufnahme der Mitglieder entscheidet der Vorstand.

Art. 6
Die Mitgliedschaft erlischt durch:
a) Austritt
b) Ausschluss
c) Todesfall

Austritt
Art. 7
Der Austritt ist dem Vorstand bis 30. September des laufenden Jahres mitzuteilen und erfolgt auf Ende des Geschäftsjahrs (31.12.)
Ausschluss
Art. 8
Der Vorstand kann Mitglieder ausschliessen, die trotz Mahnung ihren Mitgliederbeitrag nicht bezahlen, oder vereinsschädigend handeln, oder gegen die Vereinsstatuten, oder gegen Entscheide der zuständigen Organe verstossen. Der Beschluss des Ausschlusses erfolgt nach Anhörung des Mitgliedes, wird diesem schriftlich mitgeteilt und gilt sofort. Eine Rekursmöglichkeit an die Mitgliederversammlung besteht nicht

4. GÖNNERINNEN / GÖNNER

Art. 9

Als Gönner und Gönnerinnen gelten Trägerschaften sowie juristische und natürliche Personen, die den Verein finanziell unterstützen. Gönner und Gönnerinnen werden zur ordentlichen Mitgliederversammlung eingeladen. Auf Beschluss des Vorstandes können sie mit beratender Stimme auftreten, verfügen aber über kein Stimmrecht. Ein Rücktritt aus der Gönnerschaft ist jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist möglich.

5. ORGANE

  1. Art. 11
    Organe des Verbandes sind:
  2. Mitgliederversammlung
  3. Vorstand
  4. Revisionsstelle
  5. Mitgliederversammlung

Art. 12

Die Mitgliederversammlung findet einmal jährlich bis Mitte Jahr statt. Der Vorstand bestimmt ihren Zeitpunkt und lädt die Mitglieder dazu ein. Der Termin der Versammlung ist 6 Wochen im Voraus bekannt zu geben. Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt 4 Wochen vor ihrer Abhaltung mit Angabe der Traktanden und Unterlagen.

Anträge von Mitgliedern, welche an der Versammlung behandelt werden sollen, müssen dem Präsidium spätestens 10 Tage vor der Versammlung schriftlich unterbreitet werden.

Art. 13

Eine ausserordentliche Mitgliederversammlung kann einberufen werden, wenn der Vorstand dies für erforderlich hält oder ein Fünftel der Mitglieder die Einberufung verlangt.

Art. 14

Als oberstes Verbandsorgan ist die Mitgliederversammlung für folgende Geschäfte zuständig:

  • Abnahme der Jahresrechnung und des Jahresberichts des Vorstandes
    • Wahl und Abberufung des Vorstandes und der Revisionsstelle
    • Entlastung des Vorstandes und der Revisionsstelle
    • Festsetzung der Mitgliederbeiträge, der Mindestbeiträge von Gönnerinnen und Gönner sowie

ausserordentlicher Beiträge
• Beschlussfassung über das Budget
• Änderung der Statuten
• Auflösung des Vereins

Die Mitgliederversammlung beschliesst mit der einfachen Mehrheit der anwesenden Stimmen.

  1. Vorstand

Art. 16

Der Vorstand besteht aus mindestens 3 und maximal 7 Vereinsmitgliedern, die von der Mitgliederversammlung auf zwei Jahre mit Wiederwählbarkeit gewählt werden.

Art. 17

Dem Vorstand stehen grundsätzlich alle Befugnisse zu, welche nicht ausdrücklich der Mitgliederversammlung vorbehalten sind.

Art. 18

Der Vorstand bestimmt die für MV unterschriftsberechtigten Personen.

Art. 19

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Die Beschlüsse werden mit Stimmenmehrheit gefasst.

Beschlüsse, die auf dem Zirkularweg gefasst werden, müssen einstimmig sein. Ein Mitglied kann die Einberufung einer Sitzung verlangen.

  1. Revisionsstelle

Art. 21

Die Revisionsstelle besteht aus zwei Mitgliedern, sofern nicht eine Treuhandstelle mit ihren Aufgaben betraut wird.

Art. 22

Die Revisionsstelle hat die Jahresrechnung und die Bilanz zu prüfen und dem Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung Bericht und Antrag zu unterbreiten.

VII. FINANZEN
Art. 24
Die finanziellen Mittel von MV+ setzen sich zusammen aus:

  • Mitglieder- und Gönnerbeiträgen
  • Beiträgen privater und öffentlicher Institutionen
  • Erträgen aus Aktivitäten und Dienstleistungen von MV+
  • Spenden

Art. 25

Die ordentlichen sowie allfällige ausserordentliche Mitgliederbeiträge werden jährlich von der Mitgliederversammlung festgesetzt. Sie werden im Anhang der Statuten niedergelegt.

Art. 26

Für die Verpflichtungen des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Jede persönliche Haftbarkeit über den Mitgliederbeitrag hinaus ist ausgeschlossen.

 

VIII. SCHLUSSBESTIMMUNGEN, AUFLÖSUNG & FUSION

Art. 27

Eine Auflösung oder Fusion von MV+ kann von der Mitgliederversammlung mit Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder beschlossen werden; vorbehalten bleiben ZGB Art. 77/78.

Art. 28

Im Falle einer Auflösung ist ein allfälliges Vereinsvermögen gemäss Beschluss der Mitgliederversammlung einer anderen zwecknahen Institution zu überweisen.

Art. 29

Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen dem deutschen, dem italienischen und dem französischen Text der vorliegenden Statuten, gilt die deutsche Fassung.

Die Statuten wurden per Mitgliederversammlung vom 10.01.2023 beschlossen/revidiert und treten per sofort in Kraft.

Anhang zu den Statuten

Mitglieder- und Gönnerbeiträge

  • Mitglieder Ordentliche Mitglieder: 50.-,
  • Institutionelle Mitglieder: Kleine Institutionen 100.-/ mittlere Institutionen 200.-/ grosse Institutionen 300.-
  • Gönner und Gönnerinnen Mindestbeitrag 300.-

Die Höhe der Mitglieder- und Gönnerbeiträge wird gemäss Statuten jährlich durch die Mitgliederversammlung bestimmt. Die obenstehenden Beträge wurden an der Mitgliederversammlung vom 10.01.2023  in Bern festgesetzt.

  1. NOME

Art. 1

L’Associazione di Mediazione Musicale

(di seguito: AMM) è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti. CODICE CIVILE SVIZZERO.

La sede dell’associazione è a Berna.

SCOPO E FINALITÀ

Art. 2

L’associazione si impegna a promuovere

– Progetti artistici transdisciplinari con particolare attenzione alla musica

– partecipazione culturale di gruppi sociali diversi con particolare attenzione ai progetti interculturali

– Insegnamento di contenuti artistici nelle scuole, nelle istituzioni sociali e negli spazi pubblici

– produzione e rappresentazione di contenuti artistici

– lavori editoriali nei settori citati

AMM può lanciare progetti o fornire assistenza tecnica.

AMM può diventare membro di organizzazioni che operano nello stesso campo di attività o in campi affini.

Il AMM può partecipare o avviare dibattitti pubblici in ambito sociale e artistico.

III. APPARTENENZA

Art. 3

I singoli membri possono essere persone fisiche.

Art. 4

I membri istituzionali possono diventare istituzioni interessate ai nostri temi.

Art. 5

Le domande di adesione devono essere indirizzate al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide sull’ammissione dei membri.

Art. 6

L’iscrizione scade entro il

  1. a) dimissioni
  2. b) esclusione
  3. c) la morte
  1. Ritiro

Art. 7

Le dimissioni dovranno essere notificate al Comitato esecutivo entro il 30 settembre dell’anno in corso e avranno effetto alla fine dell’esercizio finanziario (31.12.).

  1. Espulsione

Art. 8

Il Comitato esecutivo può espellere i soci che, nonostante i solleciti, non pagano la quota associativa, o che agiscono in modo dannoso per l’Associazione, o che violano lo Statuto o le decisioni degli organi competenti. La decisione di espulsione di un socio sarà presa dopo aver ascoltato il socio stesso, sarà comunicata al socio per iscritto e avrà effetto immediato. Non è previsto il diritto di appello all’Assemblea generale.

  1. PATROCINATORI

Art. 9

I patrocinatori sono enti patrocinanti e persone fisiche e giuridiche che sostengono finanziariamente l’Associazione. I mecenati saranno invitati all’Assemblea generale ordinaria. Su decisione del Comitato esecutivo, possono partecipare a titolo consultivo, ma non hanno diritto di voto. Il recesso dal patrocinio è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

  1. ORGANIZZAZIONE

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono

  1. a) Assemblea generale
  2. b) Comitato esecutivo
  3. c) Revisori dei conti
  1. Assemblea generale

Art. 12

L’Assemblea generale si terrà una volta all’anno a metà anno. Il Consiglio centrale stabilisce la data della riunione e invita i soci a parteciparvi. La data della riunione sarà annunciata con 6 settimane di anticipo. L’invito all’assemblea generale deve essere inviato 4 settimane prima della riunione e deve includere l’ordine del giorno e i documenti.

Le mozioni dei soci da discutere in assemblea devono essere presentate per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 13

L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata se il Comitato esecutivo lo ritiene necessario o se un quinto dei soci ne fa richiesta.

Art. 14

In quanto organo supremo dell’Associazione, l’Assemblea generale è responsabile delle seguenti attività:

– Accettazione dei conti annuali e della relazione annuale del Consiglio di amministrazione

– Elezione e revoca del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti

– Scarico del Consiglio di amministrazione e dei Revisori dei conti

– Determinazione delle quote associative, dei contributi minimi da parte dei mecenati e delle contributi straordinari

– Decidere il budget

– Modifica dello Statuto

– Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti presenti.

  1. Comitato esecutivo

Art. 16

Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri dell’Associazione, eletti dall’Assemblea generale dei soci per un periodo di due anni e rieleggibili.

Art. 17

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri non espressamente riservati all’Assemblea generale.

Art. 18

Il Comitato esecutivo determina le persone autorizzate a firmare per conto dell’Assemblea generale.

Art. 19

Il Comitato esecutivo raggiunge il quorum quando è presente almeno la metà dei membri. Le risoluzioni sono approvate a maggioranza.

Le delibere approvate con lettera circolare devono essere prese all’unanimità. Un membro può richiedere la convocazione di una riunione.

  1. Revisori dei conti

Art. 21

I Revisori dei conti sono composti da due membri, a meno che non siano affidati a un fiduciario.

Art. 22

I Revisori dei conti dovranno verificare i conti annuali e il bilancio e presentare una relazione e una proposta al Consiglio di amministrazione all’attenzione dell’Assemblea generale.

VII. FINANZIAMENTI

Art. 24

Le risorse finanziarie di AMM sono costituite da:

– quote associative e di patrocinio

– contributi di istituzioni pubbliche e private

– entrate da attività e servizi di AMM

– donazioni

Art. 25

Le quote associative ordinarie e straordinarie sono stabilite annualmente dall’Assemblea generale. Esse sono riportate nell’allegato allo Statuto.

Art. 26

Solo il patrimonio dell’Associazione risponde delle obbligazioni dell’Associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale al di là della quota associativa.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI, SCIOGLIMENTO E FUSIONE

Art. 27

Lo scioglimento o la fusione di AMM possono essere decisi dall’Assemblea generale con l’approvazione dei 2/3 dei membri presenti, ai sensi dell’art. 77/78 del CC.

Art. 28

In caso di scioglimento, i beni dell’Associazione saranno trasferiti a un’altra istituzione appropriata in conformità alla decisione dell’Assemblea generale.

Art. 29

In caso di discrepanza tra il testo tedesco, italiano e francese del presente Statuto, prevarrà la versione tedesca.

Gli Statuti sono stati adottati/rivisti dall’Assemblea generale il 10.0.2023 ed entrano in vigore immediatamente.

Allegato allo Statuto

Quote associative e di patrocinio

– Membri Membri effettivi: 50.-,

– Membri istituzionali: piccole istituzioni 100.-/ medie istituzioni 200.-/ grandi istituzioni 300.-

– Benefattori Contributo minimo 300.-

L’importo delle quote associative e di patrocinio è stabilito annualmente dall’Assemblea generale in conformità con gli Statuti. I suddetti importi sono stati fissati in occasione dell’Assemblea generale di 10.01.2023 a Berna.

  1. NOME

Art. 1

L’Associazione di Mediazione Musicale

(di seguito: AMM) è un’associazione ai sensi dell’art. 60 e seguenti. CODICE CIVILE SVIZZERO.

La sede dell’associazione è a Berna.

SCOPO E FINALITÀ

Art. 2

L’associazione si impegna a promuovere

– Progetti artistici transdisciplinari con particolare attenzione alla musica

– partecipazione culturale di gruppi sociali diversi con particolare attenzione ai progetti interculturali

– Insegnamento di contenuti artistici nelle scuole, nelle istituzioni sociali e negli spazi pubblici

– produzione e rappresentazione di contenuti artistici

– lavori editoriali nei settori citati

AMM può lanciare progetti o fornire assistenza tecnica.

AMM può diventare membro di organizzazioni che operano nello stesso campo di attività o in campi affini.

Il AMM può partecipare o avviare dibattitti pubblici in ambito sociale e artistico.

III. APPARTENENZA

Art. 3

I singoli membri possono essere persone fisiche.

Art. 4

I membri istituzionali possono diventare istituzioni interessate ai nostri temi.

Art. 5

Le domande di adesione devono essere indirizzate al Comitato esecutivo. Il Comitato esecutivo decide sull’ammissione dei membri.

Art. 6

L’iscrizione scade entro il

  1. a) dimissioni
  2. b) esclusione
  3. c) la morte
  1. Ritiro

Art. 7

Le dimissioni dovranno essere notificate al Comitato esecutivo entro il 30 settembre dell’anno in corso e avranno effetto alla fine dell’esercizio finanziario (31.12.).

  1. Espulsione

Art. 8

Il Comitato esecutivo può espellere i soci che, nonostante i solleciti, non pagano la quota associativa, o che agiscono in modo dannoso per l’Associazione, o che violano lo Statuto o le decisioni degli organi competenti. La decisione di espulsione di un socio sarà presa dopo aver ascoltato il socio stesso, sarà comunicata al socio per iscritto e avrà effetto immediato. Non è previsto il diritto di appello all’Assemblea generale.

  1. PATROCINATORI

Art. 9

I patrocinatori sono enti patrocinanti e persone fisiche e giuridiche che sostengono finanziariamente l’Associazione. I mecenati saranno invitati all’Assemblea generale ordinaria. Su decisione del Comitato esecutivo, possono partecipare a titolo consultivo, ma non hanno diritto di voto. Il recesso dal patrocinio è possibile in qualsiasi momento e senza preavviso.

  1. ORGANIZZAZIONE

Art. 11

Gli organi dell’Associazione sono

  1. a) Assemblea generale
  2. b) Comitato esecutivo
  3. c) Revisori dei conti
  1. Assemblea generale

Art. 12

L’Assemblea generale si terrà una volta all’anno a metà anno. Il Consiglio centrale stabilisce la data della riunione e invita i soci a parteciparvi. La data della riunione sarà annunciata con 6 settimane di anticipo. L’invito all’assemblea generale deve essere inviato 4 settimane prima della riunione e deve includere l’ordine del giorno e i documenti.

Le mozioni dei soci da discutere in assemblea devono essere presentate per iscritto almeno 10 giorni prima della riunione.

Art. 13

L’Assemblea generale straordinaria può essere convocata se il Comitato esecutivo lo ritiene necessario o se un quinto dei soci ne fa richiesta.

Art. 14

In quanto organo supremo dell’Associazione, l’Assemblea generale è responsabile delle seguenti attività:

– Accettazione dei conti annuali e della relazione annuale del Consiglio di amministrazione

– Elezione e revoca del Consiglio direttivo e dei Revisori dei conti

– Scarico del Consiglio di amministrazione e dei Revisori dei conti

– Determinazione delle quote associative, dei contributi minimi da parte dei mecenati e delle contributi straordinari

– Decidere il budget

– Modifica dello Statuto

– Scioglimento dell’Associazione

L’Assemblea generale delibera a maggioranza semplice dei voti presenti.

  1. Comitato esecutivo

Art. 16

Il Comitato esecutivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri dell’Associazione, eletti dall’Assemblea generale dei soci per un periodo di due anni e rieleggibili.

Art. 17

Il Comitato esecutivo ha tutti i poteri non espressamente riservati all’Assemblea generale.

Art. 18

Il Comitato esecutivo determina le persone autorizzate a firmare per conto dell’Assemblea generale.

Art. 19

Il Comitato esecutivo raggiunge il quorum quando è presente almeno la metà dei membri. Le risoluzioni sono approvate a maggioranza.

Le delibere approvate con lettera circolare devono essere prese all’unanimità. Un membro può richiedere la convocazione di una riunione.

  1. Revisori dei conti

Art. 21

I Revisori dei conti sono composti da due membri, a meno che non siano affidati a un fiduciario.

Art. 22

I Revisori dei conti dovranno verificare i conti annuali e il bilancio e presentare una relazione e una proposta al Consiglio di amministrazione all’attenzione dell’Assemblea generale.

VII. FINANZIAMENTI

Art. 24

Le risorse finanziarie di AMM sono costituite da:

– quote associative e di patrocinio

– contributi di istituzioni pubbliche e private

– entrate da attività e servizi di AMM

– donazioni

Art. 25

Le quote associative ordinarie e straordinarie sono stabilite annualmente dall’Assemblea generale. Esse sono riportate nell’allegato allo Statuto.

Art. 26

Solo il patrimonio dell’Associazione risponde delle obbligazioni dell’Associazione. È esclusa qualsiasi responsabilità personale al di là della quota associativa.

VIII. DISPOSIZIONI FINALI, SCIOGLIMENTO E FUSIONE

Art. 27

Lo scioglimento o la fusione di AMM possono essere decisi dall’Assemblea generale con l’approvazione dei 2/3 dei membri presenti, ai sensi dell’art. 77/78 del CC.

Art. 28

In caso di scioglimento, i beni dell’Associazione saranno trasferiti a un’altra istituzione appropriata in conformità alla decisione dell’Assemblea generale.

Art. 29

In caso di discrepanza tra il testo tedesco, italiano e francese del presente Statuto, prevarrà la versione tedesca.

Gli Statuti sono stati adottati/rivisti dall’Assemblea generale il 10.0.2023 ed entrano in vigore immediatamente.

Allegato allo Statuto

Quote associative e di patrocinio

– Membri Membri effettivi: 50.-,

– Membri istituzionali: piccole istituzioni 100.-/ medie istituzioni 200.-/ grandi istituzioni 300.-

– Benefattori Contributo minimo 300.-

L’importo delle quote associative e di patrocinio è stabilito annualmente dall’Assemblea generale in conformità con gli Statuti. I suddetti importi sono stati fissati in occasione dell’Assemblea generale di 10.01.2023 a Berna.